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Data pubblicazionedata pubblicazione: 14/2/2015
Catasto impianti termici

 Impianti termici in Sicilia

Il 7 aprile 2015 scadono i termini per la registrazione al Catasto regionale CITE

 

Si ricorda che il 7 aprile 2015 scade il termine per la registrazione degli impianti termici al relativo Catasto regionale CITE.

La registrazione dovrà essere effettuata, per il tramite degli installatori/manutentori regolarmente iscritti nell'elenco regionale, esclusivamente per via telematica attraverso il portale siciliano dell'energia SIENERGIA,  al seguente indirizzo:www.cite.energia.sicilia.it.

La mancata registrazione degli impianti e degli interventi previsti comporterà il mancato adempimento di quanto  previsto dal DPR 74/2013.

Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 71 del 1/3/2012 (GURS n. 13 del 30/3/2012), è stato istituito il Catasto regionale degli impianti termici al servizio degli edifici.

Con decreto n.556 del 23 luglio 2014 del DDG  sono disciplinate la registrazione degli impianti termici ed il controllo e manutenzione degli impianti termici. 

Allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire una diffusione più omogenea delle attività di ispezione sugli impianti stessi è stato realizzato il sistema informativo unico regionale del Dipartimento Energia, che contiene il Catasto regionale degli impianti termici (Catasto Termico), in cui devono confluire i catasti degli impianti termici istituiti presso le Autorità competenti.

Il citato D.D.G. del Dipartimento regionale dell'energia disciplina il monitoraggio di tutti gli impianti termici degli edifici presenti sul territorio regionale ed ha come finalità la riduzione dei consumi di energia, il rispetto dell'ambiente ed il mantenimento di condizioni di sicurezza degli impianti termici, attraverso la periodica e corretta manutenzione degli stessi.
Fino all'emanazione di una specifica normativa regionale, il decreto richiama l'applicazione delle disposizioni statali vigenti in materia di impianti termici. Tali norme prevedono che il proprietario, l'amministratore di condominio, o per essi un soggetto terzo incaricato,  garantiscano il regolare esercizio degli impianti, provvedendo a far eseguire a tecnici in possesso di specifici requisiti, le operazioni di controllo e di manutenzione previste dal D.P.R. 412/93 e successive modifiche ed integrazioni.  

Gli impianti termici oggetto del decreto 71/2012 comprendono tutti gli impianti destinati alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, o destinati alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, compresi eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo.
Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, con esclusione di stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante. Questi ultimi sono tuttavia assimilati agli impianti termici qualora trattasi di impianti fissi e la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare sia maggiore o uguale a 15 kW.




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